GLI APOSTATI E IL MITO DEL ‘PLAGIO MENTALE’:

I testimoni di Geova subiscono il lavaggio del cervello?

GLI APOSTATI E IL MITO DEL ‘PLAGIO MENTALE’: I testimoni di Geova subiscono il lavaggio del cervello?

“Il lavaggio del cervello è sempre un problema che riguarda gli “altri”. Esso fornisce una pronta risposta per spiegare le credenze (fedi / illusioni) degli altri che noi non condividiamo”. Così affermava nel 2008 lo psicologo Mario Aletti [1]. Un’ottima sintesi, che mette a nudo la vera natura del ‘lavaggio del cervello’: un cartellino prestampato da appendere al collo dell’interlocutore 1) del quale si disapprovano le idee e 2) che si cerca, per puro calcolo ideologico, di mettere alla berlina.

Il ‘lavaggio del cervello’ è notoriamente fra i refrain più ricorrenti nelle ritorsioni dei fuoriusciti; come il prezzemolo in gastronomia, ce lo ritroviamo dappertutto: nelle interviste televisive ad apostati, in una discussione sì e l’altra pure dei loro forum, negli articoli di giornale, nelle ‘manifestazioni di protesta’ formato-assemblea di condominio, nelle presentazioni, davanti alle solite platee parrocchiali di quattordici persone, di libri scritti da autoproclamati ‘esperti di geovismo’.

‘I testimoni di Geova sono plagiati ! …’


In sostanza essi affermano: ‘i Testimoni hanno subìto (e subiscono tuttora) il lavaggio del cervello; ve lo diciamo noi, che li conosciamo bene e per fortuna ne siamo venuti fuori; vogliate perciò comprendere e tollerare le loro stranezze, offrendo la reazione che riterrete più opportuna, ma suggeriamo che sia una di queste: diffidenza, sufficienza, sgomento, commiserazione o biasimo’. La locuzione-spauracchio, utilizzata per la prima volta ai tempi della Cina comunista [2], è oggi riscontrabile in un bric à brac di varianti rimodernate (‘plagio’, ‘condizionamento’, ‘manipolazione o ‘controllo’ mentale, ‘indottrinamento’, ‘dipendenza’ o ‘sudditanza psicologica’, ‘soggezione’, ‘persuasione’ o ‘coercizione di massa’ e altro ancora) [3] non proprio equivalenti sul piano semantico, ma le cui eventuali differenze di significato sono del tutto irrilevanti ai fini di questo articolo, essendo invalso (e risaputo) il loro utilizzo praticamente randomico da parte dei fuoriusciti dissidenti nell’economia cui si è appena fatto cenno. Del tutto incuranti dell’opinione di quanti queste cose le capiscono davvero, secondo i quali la manipolazione mentale è “nozione sconosciuta nella letteratura scientifica” e “considerata una stupidaggine dagli psicologi” [4] oppure che “la teoria del lavaggio del cervello, come modello che spiegherebbe la conversione religiosa, risulta ormai ampiamente screditata e abbandonata[5], i diportisti della polemica accorrono a sparuti gruppetti a esorcizzare le masse dal ‘pericolo’ testimoni di Geova preceduti dall'inquietante stendardo della lobotomia.

Come sarà chiaro dalla lettura di questo articolo, il ‘plagio mentale’ altro non è che un mito; un paradosso anacronistico dell’era tecnologica, destinato a fare buona compagnia al mostro di Loch Ness, alle scie chimiche, al sosia di Paul McCartney, ai gatti cresciuti in bottiglia e a quanto ancora rimane nell'ingombrante calderone delle leggende metropolitane, per le quali l’ “ardua (?) sentenza” dei nostri posteri sarà verosimilmente di derisione completa. E ben meritata.


La Bibbia e il ‘controllo mentale’

Il grande giurista Giuliano Vassalli ha fatto notare che la libertà assoluta non esiste nemmeno in rerum natura, poiché ciascuno di noi è influenzato da fattori congeniti, costituzionali, temperamentali [6]. Influire sui pensieri altrui, modificandoli in accordo ai propri desideri, è anzi un’aspirazione propria dell’uomo e intimamente legata alla sua natura di animale gregario. E come tale non solo non merita una censura, ma risulta utile, e talora addirittura indispensabile alla sopravvivenza. È il meccanismo che scatta quando cerchiamo di fare innamorare di noi una persona o di trattare sul prezzo, troppo alto, di un paio di scarpe che vorremmo acquistare; è quanto i candidati di governo sperano di ottenere come conseguenza delle campagne elettorali, e gli esperti di marketing aziendali come risultato dei battage pubblicitari; è il meccanismo basilare dello show business come dell’educazione dei figli, del tifo sportivo come del proselitismo religioso [7]. Un cristiano che è ricercatore di psicologia ha espresso il proprio pensiero in questi termini:

“Non esiste appartenenza ad un gruppo senza presenza di pressione e persuasione… Ogni giorno tutti noi constatiamo, direttamente o indirettamente, l’influsso che il gruppo di appartenenza, la società stessa, esercita nei nostri confronti mediante una quantità di mezzi sempre più sofisticati e di modi più coinvolgenti ed efficaci. Lo stesso sviluppo della personalità non può prescindere dal rapporto con l’ambiente sociale e culturale. Non a caso l’uomo è un essere sociale. La maturità psichica è pertanto determinata anche dall'esperienza sociale, di gruppo. Quindi, nello sviluppo della personalità, non è possibile separare nettamente l’influenza determinata da fattori intrinseci (innati, ereditari) da quelli estrinseci (ambientali e socio-culturali); tuttavia l’influenza dell’ambiente è sempre condizionata dalla costituzione psichica dell’individuo. Se da un lato ogni persona non può vivere isolata e chiusa ad ogni influenza esterna, pena l’arresto o l’involuzione del suo sviluppo, dall'altro lato non è neppure possibile ridurre un individuo solo ad uno specchio fedele del gruppo di appartenenza”.

Anche il proselitismo religioso, si diceva.

Ci si può definire credenti negando la possibilità

che Dio trasformi il proprio modo di pensare?


Non possiamo definirci ‘credenti’ senza riconoscere la possibilità che una entità superiore, un Dio, abbia pieno diritto di influenzare le nostre idee, piegandole alla sua volontà. Un tempo non era raro – oggi lo è – che, al sentirsi tacciare di ‘lavaggio del cervello’, un testimone di Geova vecchio stampo replicasse qualcosa come: ‘sono ben lieto di subire il lavaggio del cervello, se è Geova a farmelo’. Scelta di parole infelice; ma sostanza del discorso non lontana da quanto dice la Bibbia. Millenni fa, un salmista implorava l’Onnipotente come segue:

"Crea in me un cuore puro, o Dio, e metti dentro di me uno spirito nuovo, saldo". (Salmo 51:10) [8]

Ecco come una pubblicazione dei testimoni di Geova spiega questo passo:

Chiedendo “un cuore puro” e “uno spirito nuovo” Davide dimostrò di essere consapevole di avere tendenze peccaminose e di aver bisogno dell’aiuto di Dio per purificare il suo cuore e ricominciare daccapo. Invece di commiserarsi, era deciso a continuare a servire Dio. [9]

Benché né nel testo sacro né nella sua interpretazione della Torre di Guardia si parli direttamente di processi mentali, il senso è abbastanza chiaro. Nelle scritture greche i riferimenti si fanno più precisi (soprattutto per merito dell’apostolo Paolo) ed è più marcato l’accento alla ‘mente’ del fedele come sede dei pensieri e oggetto di rinnovamento da parte di Dio e del suo Spirito, al cui volere il cristiano sceglie in completa libertà di sottomettersi. Qualche esempio:

"[Continuate] a rinnovarvi nel modo di pensare e a rivestirvi della nuova personalità che è stata creata secondo la volontà di Dio in vera giustizia e lealtà." (Efesini 4:23, 24)

"Tu, comunque, rimani fermo nelle cose che hai imparato e sei stato persuaso a credere." (2 Timoteo 3:14)

"…ma siate trasformati rinnovando la vostra mente, così da accertarvi della volontà di Dio, di ciò che è buono, perfetto e gradito a lui." (Romani 12:2)

"Ora potete vedere e sentire che, non solo a Efeso ma in quasi tutta la provincia dell’Asia, questo Paolo ha persuaso molte persone e le ha portate a cambiare opinione, dicendo che quelli che sono fatti da mani umane non sono dèi." (Atti 19:26) [10]

"Fissarono un giorno per incontrarsi con lui, e si presentarono nel suo alloggio ancor più numerosi. Dalla mattina alla sera Paolo diede loro spiegazioni, rendendo completa testimonianza in merito al Regno di Dio per persuaderli riguardo a Gesù mediante la Legge di Mosè e i Profeti. Alcuni credevano a quello che diceva, ma altri no." (Atti 28:23, 24)

La conversione ad un gruppo religioso, pertanto, “è” cambiamento di opinione, “è” asservimento dei propri percorsi mentali a convinzioni ritenute non fittizie, “è” insomma, al di là di ogni dubbio, persuasione. Come bene dice la ricercatrice Beatrice Ugolini, “nella persuasione il soggetto è influenzato, ma non plagiato. La sua capacità di scelta viene indirizzata in un senso piuttosto che in un altro: ciò, tuttavia, avviene come espressione della libertà di crearsi proprie convinzioni personali, accettando di accogliere i messaggi veicolati da un altro soggetto, per quanto convincente, gradevole o carismatico” [11].

Quale cattolico osservante – ad esempio – conferirebbe alla propria fede una accezione negativa, come se in ciò si considerasse vittima di un sistema occulto sostenuto da abili marionettisti del pensiero? Seguendo il brillante ragionamento dei fuoriusciti, invece, dovremmo pensarla proprio così; dovremmo concludere che quelli che, secondo lo scrittore degli Atti degli Apostoli, ‘credevano a quello che diceva’ (Atti 28:24) fossero vittime dell’astuto persuasore Paolo e delle sue tecniche di esperto ante litteram di controllo mentale, mentre quelli che ‘non credevano’, a quanto pare, sarebbero da collocare nel novero dei ‘dritti’.

Charlotte Allen, peraltro nota per il suo possibilismo in materia di plagio mentale, ammette quanto segue:

In assenza di armi o di mezzi di tortura, una persona può essere manipolata contro la sua volontà? La maggioranza dei sociologi e degli psicologi che studiano i culti rispondono di no…. Tipicamente [gli studiosi] adottano un modello di conversione volontaria per la religione, il quale teorizza che le persone si uniscono ai culti per motivi generalmente razionali, correlati alla capacità del gruppo di soddisfare le loro esigenze: per la teologia; per forti legami di parentela e di solidarietà; per un sostegno sociale sufficiente a permettere loro di liberarsi del vizio della droga o per trasformare in qualunque altro modo le loro vite [12].

Ovviamente, il fatto che sia lecito – o anche necessario – influire sulle opinioni e sul comportamento altrui non autorizza nessuno, per ottenere tale fine, a ricorrere al mezzo della sopraffazione fisica o psicologica, sia esso un genitore, un corteggiatore respinto, un aspirante sindaco o anche un ministro religioso. L’ordinamento giuridico italiano e quelli di altri paesi dispongono infatti di vari mezzi per punire le azioni qualificabili come reati in tal senso, dalla riduzione in schiavitù, allo stalking, alla circonvenzione d’incapace. Ecco in proposito un commento della dott.ssa Di Marzio:

“E’ vero che dentro alcuni gruppi religiosi si compiono reati, come avviene in altri gruppi. E’ vero che l’affiliazione di una persona può creare conflitti familiari come avviene per altre scelte personali non gradite alla famiglia. E’ vero che all’interno di qualche associazione ci sono persone che non pagano le tasse, come avviene in diversi altri contesti. E’ vero che ci sono persone che sfruttano la credulità e la debolezza di altre per ottenere vantaggi personali, ma questo avviene anche in contesti non religiosi. Tuttavia le leggi vigenti sono sufficienti a punire i reati.” [13]

Ma capita, ahinoi, che nessuna delle ‘leggi vigenti’ sia applicabile all’Organizzazione dei testimoni di Geova, viva e vegeta da un secolo e mezzo e anzi più fiorente che mai, malgrado i pervicaci sforzi di denigrarne l’immagine pubblica passando anche per le aule dei tribunali. Ed è qui che si infila abusivamente il ritrovato del plagio mentale.


Il ‘plagio mentale’ in giurisprudenza (art.603 cpp) e la sua depenalizzazione

Come mai il ‘plagio mentale’ non costituisce attualmente reato in Italia e nella maggioranza dei paesi evoluti? La risposta è la più semplice che possiate immaginare: il ‘plagio’ non esiste.

Ecco come il giurista Michele Ainis [14] ne riferisce le motivazioni:

"Il plagio è un delitto impossibile […] perché nessuno può rendere un’altra persona totalmente succuba, e perché in caso contrario andrebbe punita ogni situazione di dipendenza psichica, come il rapporto fra due amanti, fra il maestro e l’allievo, fra il medico e il paziente". [15]

Ciò risulterà evidente da una breve indagine storica del fenomeno. In Italia l’ingresso in giurisprudenza del reato di plagio mentale risale significativamente agli ingloriosi anni di Benito Mussolini.

Le leggi sul plagio mentale sono state dichiarate

incostituzionali e abolite da oltre trent'anni


L’articolo 603 del Codice di Procedura Penale, introdotto nel 1930, stabiliva che “chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni”. Tale perentoria valutazione è sopravvissuta in diritto fino al 1981, anno nel quale la Corte di Cassazione (sentenza n.96 dell’8 giugno) ha “dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero articolo” 603: al lettore interesserà probabilmente conoscere i motivi di tale dietrofront.

Basta iniziare a leggere la sentenza 96/1981 [16] per scoprire come essa si schieri immediatamente contro la follia della disposizione che intende abrogare:

"Sarebbe infatti assurdo ritenere che possano considerarsi determinate in coerenza al principio della tassatività della legge, norme che, sebbene concettualmente intellegibili, esprimano situazioni e comportamenti irreali o fantastici o comunque non avverabili e tanto meno concepire disposizioni legislative che inibiscano o ordinino o puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza devono considerarsi inesistenti o non razionalmente accertabili. La formulazione di siffatte norme sovvertirebbe i più ovvi principi che sovraintendono razionalmente ad ogni sistema legislativo nonché le più elementari nozioni ed insegnamenti intorno alla creazione e alla formazione delle norme giuridiche."

Quella sul ‘plagio mentale’ viene quindi subito riconosciuta come una norma a rischio di sanzionare situazioni ‘irreali’, ‘fantastiche’, ‘inesistenti’, ‘non razionalmente accertabili’. In un altro luogo della sentenza leggiamo:

"L’effetto dell’attività psichica del plagiante dovrebbe essere non già quello di ridurre un individuo in stato d’incapacità d’intendere o di volere (previsto espressamente nell’art. 613 del cod. pen.) bensì quello di ridurre la vittima da persona capace a persona in totale stato di soggezione. Questo totale stato di soggezione indicato dall’art. 603, annienterebbe il determinismo della vittima sostituendo il determinismo del plagiante a quello del plagiato in guisa da ridurre questo ultimo nello stato di cosa che pensa e agisce come pensa e agisce il plagiante. In altre parole sarebbe il plagiante a formare la volontà sua e del plagiato, questi essendo solo un mezzo fisico per compiere le attività volute dal plagiante.

Non si conoscono né sono accertabili i modi con i quali si può effettuare l’azione psichica del plagio né come è raggiungibile il totale stato di soggezione che qualifica questo reato, né se per l’esistenza di questo stato sia necessaria la continuità dell’azione plagiante nel senso che, se la volontà del plagiante non si dirige più verso il plagiato, cessi lo stato di totale soggezione di questo. Non è dato pertanto conoscere se l’effetto dell’azione plagiante sia permanente e duraturo o se può venir meno in qualunque momento per volontà del plagiante o anche perché non persiste l’attività di questo o per altre cause. Nemmeno si conosce se il risorgere della facoltà di determinismo del plagiato possa essere la conseguenza di un mutamento del determinismo del plagiante o di una diversa direzione data al determinismo di questo. Quanto all’elemento psichico si tratterebbe di un delitto a dolo generico."

Si tratta cioè di un reato di impossibile identificazione, e quindi di fatto immaginario, a meno di ricorrere a speculazioni acrobatiche, e quasi umoristiche, come quelle che, in un eccesso di generosità, la sentenza stessa cerca di produrre.

La 96/81 ha avuto anche il grande merito di svelare la genesi, tutt’altro che limpida o ineccepibile, dell’articolo, duramente contestato sin dal suo apparire (1930):

"La maggioranza dei membri della commissione parlamentare aveva affermato l’opportunità di mantenere l’antica denominazione di « plagio » alla riduzione in schiavitù o in condizione analoga e si era dichiarata contraria alla proposta di aggiungere una nuova fattispecie ignorata dai precedenti codici, insistendo sull’opportunità di non apportare modifiche alle configurazioni tradizionali. I commissari denunziavano infatti il pericolo che, usando termini antichissimi, da essi considerati lessicalmente sicuri, consacrati da oltre duemila anni nel linguaggio e nell’esperienza legislativa e forense per indicare ex novo istituti sino allora sconosciuti, si confondessero concetti giuridici basilari e s’incorresse in mancanza di chiarezza. La medesima maggioranza insisteva sull’indeterminatezza della norma così proposta. Uguali opinioni esprimevano le commissioni reali degli avvocati e procuratori di Napoli e Roma e la Corte di appello di Napoli, negando l’esistenza di una specifica figura criminosa chiamata plagio che si distinguesse dalla schiavitù."

“Controllo delle menti”: il lessico dei fuoriusciti dissidenti

ricorda quello del gerarca fascista Alfredo Rocco (1930)


L’infame codicillo n. 603, degno ‘parto’ (anche se piuttosto travagliato, come si è visto), della mentalità fascistoide del periodo e che certuni oppositori dei testimoni di Geova, fuoriusciti in primis, vorrebbero riesumare, veniva così commentato dallo zelante guardasigilli (Alfredo Rocco) che ne ratificò il progetto definitivo:

"Lo stato di soggezione suddetto è qui uno stato di fatto. Lo status libertatis, come stato di diritto rimane inalterato, ma la libertà individuale della vittima è soppressa. Tra il colpevole e la vittima si stabilisce, in sostanza, un rapporto tale che il primo acquista sulla seconda completa padronanza e dominio, annientandone la libertà nel suo contenuto integrale, impadronendosi completamente della sua personalità."

La sensazione di dejà-vu è immediata: sembra davvero di sentire le baggianate apostate sul ‘controllo delle menti’ del quale i dirigenti WTS sarebbero maestri. Tra l’altro la totale evanescenza, sul piano giuridico, del concetto di ‘plagio’ ha avuto anche il risultato di renderla di fatto inapplicabile [17], come la sentenza rimarca puntualmente:

"Dai commenti all’art. 603 anteriori al 1960 non è dato ricavare nemmeno approssimativamente le attività con le quali questo stato può concretamente realizzarsi, attraverso quali modalità, e nemmeno stabilire se sia possibile accertare il compimento di questo reato […] La giurisprudenza sull’art. 603 fornisce un sicuro dato oggettivo che avvalora in modo decisivo il dubbio affacciato in dottrina della possibilità di dare alla norma, quale è lessicalmente formulata, un’applicazione univoca. Nei primi quaranta anni di vita del codice si sono avuti rarissimi processi di plagio tutti di assoluzione con la formula «perché il fatto non sussiste» o «perché il fatto non costituisce reato» o perché il fatto non costituiva il reato di plagio, ma doveva essere diversamente rubricato."

Ma il ‘plagio mentale’ non trova forse riscontro nei referti di psicologi, psichiatri e altri professionisti, depositari delle ‘sconvolgenti’ testimonianze di pazienti ai quali i testimoni di Geova (o altri) avrebbero praticato il lavaggio del cervello? Anche questo argomento, se così si può definire, è una panzana di proporzioni galattiche, come ancora egregiamente messo in chiaro nella sentenza:

"L’affermare che nella persuasione il soggetto passivo conserva la facoltà di scegliere in base alle argomentazioni rivoltegli ed è pertanto in grado di rifiutare e criticare, mentre nella suggestione la convinzione avviene in maniera diretta e irresistibile, profittando dell’altrui impossibilità di critica e scelta, implica necessariamente una valutazione non solo dell’intensità dell’attività psichica del soggetto attivo, ma anche della qualità e dei risultati di essa. Quanto all’intensità, dai testi psichiatrici, psicologici e psicoanalitici e dalle ampie descrizioni mediche di condizionamento psichico risulta che ogni individuo è più o meno suggestionabile, ma che non è possibile graduare ed accertare in modo concreto sino a qual punto l’attività psichica del soggetto esternante idee e concetti possa impedire ad altri il libero esercizio della propria volontà. Quanto alla qualità non è acquisito sino a quel punto l’attività del soggetto attivo non riguardi direttive e suggerimenti che il soggetto passivo sia già disposto ad accettare. Quanto alla valutazione dei risultati essa non potrà che essere sintomatica e concludere positivamente o negativamente a seconda che l’attività esercitata sul soggetto passivo porti a comportamenti conformi o a comportamenti devianti rispetto a modelli di etica sociale e giuridica. L’accertamento se l’attività psichica possa essere qualificata come persuasione o suggestione con gli eventuali effetti giuridici a questa connessi, nel caso del plagio non potrà che essere del tutto incerto e affidato all’arbitrio del giudice."

I termini della questione sono quindi chiari, e l’esito di bocciatura è fatale:

"L’esame dettagliato delle varie e contrastanti interpretazioni date all’art. 603 c.p. nella dottrina e nella giurisprudenza mostra chiaramente l’imprecisione e l’indeterminatezza della norma, l’impossibilità di attribuire ad essa un contenuto oggettivo, coerente e razionale e pertanto l’assoluta arbitrarietà della sua concreta applicazione. Giustamente essa è stata paragonata ad una mina vagante nel nostro ordinamento, potendo essere applicata a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica di un essere umano da un altro essere umano e mancando qualsiasi sicuro parametro per accertarne l’intensità. L’art. 603 c.p., in quanto contrasta con il principio di tassatività della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato nell’art. 25 Cost., deve pertanto ritenersi costituzionalmente illegittimo."

Il reato del plagio mentale oggi non è più di un ‘cadavere’ in avanzato stato di decomposizione e come tale meriterebbe l’oblìo perpetuo, se non fosse per l’interesse necrofilo di taluni nostalgici, disperati per l’amara constatazione di aver perso una comoda sponda giuridica alle proprie rappresaglie.

Gli esperti sul concetto di controllo mentale:

‘una stupidaggine’, ‘ampiamente screditato e abbandonato’,

‘un delitto impossibile’, ‘irreale’, ‘fantastico’…


Qualunque tentativo di regolamentare o sanzionare il ‘controllo delle menti’ muore sul nascere, poiché lascia sul tavolo un dilemma assolutamente inestricabile: dove finisce il potere del presunto ‘controllore’ e dove inizia la volontà del presunto ‘controllato’ di accettarne il pensiero; e soprattutto, malgrado gli ex-testimoni di Geova si affannino a tappezzare come dei carretti siciliani i loro forum di esperienze piagnone (e per lo più anonime) di lavaggi cerebrali, il ‘plagio’ non ha nessuna (NES – SU – NA) base scientifica [18]. È anche il caso di notare come, se il cercare di provare il controllo mentale in un rapporto fra due sole persone, il ‘plagiante’ e il ‘plagiato’, incontra di simili difficoltà, postularlo nei riguardi di una organizzazione di proporzioni e diffusione planetarie come quella dei testimoni di Geova sconfini nella fantascienza pura.

Non sorprende che la cancellazione dell’art. 603 fosse stata, prima del 1981, auspicata, e, dopo, salutata come un successo da tutti. Riportiamo una breve selezione di commenti di vari intellettuali italiani.

Cosimo Tursi [19]:

"La disposizione del codice non dice nulla sul movente e sullo scopo per cui agisce l’autore del reato, che dunque può essere commesso per qualsiasi motivo e per qualsiasi utilità (materiale o morale). In questa indifferenza legislativa rispetto al movente e allo scopo del delitto di plagio si nasconde una insidia ideologica […] Il plagio per scopi buoni non si punisce, quello per scopi cattivi sì, ma il buono e il cattivo dipendono da come uno la pensa, soprattutto quando si entra nel campo ideologico […] Qui, in questa fatale selezione moralistica, è il più grave pericolo presentato dal reato di plagio: selezione che si converte in un inammissibile sindacato sulle convinzioni dell’individuo." [20]

Sandro Gindro [21]:

"Considero la sentenza che ha depennato questo reato dal codice penale estremamente saggia; perché strumentalizzando questo vecchio articolo del codice ci si liberava, nel nostro Paese, da fastidiosi avversari, politici ed ideologici, nonché da concorrenti di vario tipo." [22]

L’on. Renato Meduri [23]:

"La norma denunciata viola il principio di tipicità di cui all’articolo 25, in quanto appare sfornita nei suoi elementi costitutivi di ogni chiarezza. Il legislatore, prevedendo una sanzione penale per chiunque sottoponga una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, avrebbe in realtà affidato all’arbitraria determinazione del giudice l’individuazione in concreto degli elementi costitutivi di un reato a dolo generico, a condotta libera e ad evento non determinato. Il pericolo di arbitrio, sotto il profilo della eccessiva dilatazione della fattispecie penale, sarebbe tanto più evidente considerando come il riferimento al “totale stato di soggezione” può condurre ad un’applicazione della norma a situazioni di subordinazione psicologica del tutto lecite e spesso riconosciute e protette dall’ordinamento giuridico, quali il proselitismo religioso, politico o sindacale." [24]

Massimo Introvigne [25]:

"La sentenza del 1981 […] ha sostenuto che il “plagio”, così come veniva inteso allora ed è inteso oggi dai sostenitori del disegno di legge, è un reato immaginario, una escamotage per proscrivere idee impopolari o sgradite. Non potendo per ovvie ragioni costituzionali attaccare le idee, si afferma che idee così strane possono raccogliere aderenti solo grazie al “plagio” o al “lavaggio del cervello”, e si dice che sono queste tecniche – non le idee – che si vogliono incriminare. La Corte Costituzionale aveva bene inteso nel 1981 che si trattava, appunto, di un modo di incriminare le idee." [26]

Il già citato Ruggero Guarini:

"Il reato di plagio […] quando ci si avvide che con quell’attrezzo verbale qualsiasi mozzorecchi in toga poteva sbattere in galera chiunque pensasse e vivesse in modo un po’ difforme dai suoi gusti, fu giustamente depennato dal nostro codice penale." [27]

Marco Respinti [28]:

"Il nostro ordinamento giuridico ha (fortunatamente) eliminato il reato di plagio, cancellando con sentenza della Corte costituzionale del 1981 l’articolo 613 del Codice penale giacché incostituzionale. E perché poi una “setta” dovrebbe risultare particolarmente antipatica? Solo perché minoritaria, solo perché “strana”? In un mondo di minoranze più meno fasulle e di comportamenti i più bizzarri, bastano infatti i codici vigenti a colpire le eventuali attività illecite o addirittura criminose di certi gruppi o singoli. Non certo le leggi speciali ad hoc – quelle che si sa sempre benissimo dove iniziano e regolarmente mai dove finiscono –, né i processi alle intenzioni che colpiscono profilatticamente idee e dottrine in assenza flagrante di notitiae criminis. Accade quando si comincia a sospettare che una persona possa “venire agita” da altri, i quali ne violano la volontà con presunte tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione da dipendenza psicologica. Il tutto però ha ben poco fondamento scientifico e gode di un numero di riscontri ancora minore." [29]

Alessandro Meluzzi [30]:

"Certamente non possiamo parlare di reato di plagio anche perché fortunatamente questo reato è stato abrogato trent’anni fa." [31]

Luigi Berzano [32]:

"Nel 1981 la Corte Costituzionale Italiana ha abolito il reato di plagio, scrivendo che, se tale reato esistesse, tutto sarebbe reato nella vita sociale. Sarebbe reato ogni modello educativo molto severo, ogni percorso scolastico rigido e selettivo, ogni periodo di noviziato nei monasteri cattolici, ogni relazione tra due amici e amanti, e anche tutto il mondo della pubblicità, delle televisione, dei video-giochi. La cosa sorprendente è che, dopo l’abolizione del reato di plagio, ci sono stati vari tentativi di reintrodurlo." [33]

Il commento del prof. Berzano ci ricollega ad un fenomeno successivo al 1981, costituito appunto dai recenti sforzi tesi a ‘resuscitare il morto’.


Il plagio mentale risorge dalle ceneri. Anzi no.

Negli ultimi decenni si è assistito, nel nostro paese, ad alcuni tentativi [34] di ripristinare il reato di plagio, enunciato di volta in volta in nuove forme finalizzate a eliminare le ambiguità che lo avevano caratterizzato al suo nascere. La reazione parlamentare è sempre stata improntata ad una certa riluttanza; le motivazioni sono quelle che abbiamo già incontrato: la difficoltà di appurare scientificamente la fattispecie di reato e il ventilato rischio di abusi giudiziari.

… ‘un inammissibile sindacato sulle convinzioni personali’,

‘una escamotage per proscrivere idee sgradite’,

‘nessun fondamento giuridico’, ‘una mina vagante’…


Il comportamento del legislatore è del resto lo specchio fedele dell’orientamento degli specialisti. Prendiamo, per iniziare, il caso dei SOCIOLOGI e degli STUDIOSI DI RELIGIONI. Il caso più clamoroso si è avuto probabilmente quando, a valle del più recente (2005) esperimento degno di nota in tale direzione, una breve ma perentoria ‘lettera aperta’ [35] curata da oltre 40 fra docenti universitari e altri studiosi di tutto il mondo ha contribuito alla sua – si spera – definitiva uscita di scena. Eccone una citazione saliente:

"Leggi speciali contro le “sette” mettono in pericolo la libertà religiosa di tutti i cittadini. […] Sulla base della nostra esperienza, riteniamo che il lavaggio del cervello o la manipolazione mentale la cui pratica è attribuita a certi movimenti religiosi non costituiscano categorie accettate o accettabili dalla comunità scientifica. Né crediamo che sia veramente possibile distinguere chiaramente fra un processo di conversione lecito e “tecniche di suggestione” illegali. Troppe volte abbiamo constatato come categorie spurie quali quelle di manipolazione mentale, plagio o lavaggio del cervello siano state usate per discriminare certi tipi di idee, proclamando che si tratta di idee talmente “strane” che solo una persona “manipolata” può essere indotta a professarle. La discriminazione contro le idee, non importa quanto bizzarre e impopolari, è una tentazione cui le nostre democrazie dovrebbero essere capaci di resistere”."

Dietro la brillante idea di sanzionare il ‘plagio’ si cela dunque, secondo gli osservatori informati, l’intenzione antidemocratica di stigmatizzare le credenze, ritenute impopolari, di gruppi minoritari come i testimoni di Geova. Il già citato Massimo Introvigne, tra i firmatari della ‘lettera aperta’ e uno dei massimi esperti europei di nuovi movimenti religiosi, osserva acutamente:

"Le leggi che creano reati vagamente definiti e su cui bravi avvocati e consulenti possono discutere all’infinito sono mine vaganti in balia del clima culturale dominante. Possono essere usate contro qualunque gruppo impopolare. Spesso sono forti con i deboli e deboli con i forti."

E ancora:

"Chi vuole introdurre il reato di manipolazione mentale vuole colpire chi non truffa, violenta o uccide nessuno ma induce i suoi seguaci a credere a dottrine che i promotori della legge considerano tanto assurde da potere essere abbracciate solo a causa di un “lavaggio del cervello”."

Infine aggiunge:

"In pratica quali scelte siano “libere” e quali siano frutto di “pratiche di condizionamento della personalità” non può essere valutato a priori, ma solo a posteriori esaminando le scelte stesse. Se la scelta è giudicata accettabile da chi è chiamato a giudicare, si dirà che è libera; se è considerata inaccettabile, si dirà che deriva da un “condizionamento della personalità” perché nessuno liberamente accetterebbe certe idee o certe pratiche “assurde”." [36]

Quanto al MONDO ACCADEMICO, gioverà ad esempio considerare il contributo del prof. Aldo Natale Terrin [37], il quale, a proposito di un DDL inteso a legiferare sull’ ‘oggetto sconosciuto’ del plagio mentale, ha parlato di provvedimento “improponibile”, “inutile e dannoso alla libertà dei cittadini”, “inconcepibile sotto il profilo giuridico e inapplicabile sotto il profilo etico-morale”, ha detto che “non è assolutamente in grado di circoscrivere il reato in questione” e ha concluso con queste illuminanti parole: “Il mondo della psiche e dello spirito non è delimitabile a piacimento: nessuno potrà mai dire “quando” una dottrina è stata imposta violando i diritti della persona e capire quale tipo di “soggezione” psichica sia intervenuta. La soggezione psichica, infatti, non è misurabile e non è afferrabile sul piano penalistico.” [38]

Non diverso il pensiero di ESPONENTI POLITICI di vari gruppi. Ecco ad esempio Massimo Brutti (DS, oggi PD):

"La distinzione tra suggestione e persuasione (cioè tra attività volte ad influenzare l’altro attraverso lo strumento del linguaggio, stabilendo una comunicazione che ha uno spessore psicologico ed emotivo) non giunge mai ad una precisa regolazione di confini. Si passa indistintamente dalla persuasione alla suggestione. Si torna indietro alla persuasione ed è del tutto vano cercare su questa base di immaginare uno stato psicologico che scientificamente non può essere provato ed individuato e che sarebbe quello della soggezione continuativa. Il fondamento di questa norma è inesistente, nel senso che essa non circoscrive una porzione di realtà definita ed oggettivamente riscontrabile. Essa, in sostanza, non corrisponde al principio di tassatività che deve essere proprio della previsione penale." [39]

Sulla stessa lunghezza d’onda i senatori Giampaolo Zancan:

"I mezzi di induzione in questa soggezione […] non possono rientrare in quel condizionamento e/o pratiche psicologiche di condizionamento della personalità che non è accettabile come mezzo di definizione di fattispecie di reato perché è assolutamente indeterminato e generico. […] Stiamo discutendo della necessità di verificare se proporre al giudice penale, chiamato ad applicare la legge, qualcosa i cui criteri sfuggano a qualsiasi discrezionalità applicativa e siano quindi prefissati, certi, sicuri sia per il giudice che deve applicare la legge sia per il cittadino italiano a cui sempre dobbiamo fare riferimento." [40]

e Mario Cavallaro:

"Sarebbe necessario inserire l’elemento del profitto come elemento integrativo forte. Pertanto non dovrebbe esistere il reato di condizionamento psicologico, quanto piuttosto quello dell’appropriazione dei beni altrui o di abuso della persona, nel caso in cui il plagio abbia finalità sessuali. In questo caso, però, il nostro ordinamento già prevede i reati di truffa e circonvenzione di incapace o violenza privata." [41]

Una parentesi che ci pare doverosa: quali soggetti (nel senso più ampio del termine) sono maggiormente interessati alla reintroduzione del reato di plagio? Interessante è la risposta che fornisce il prof. Mario Aletti, psicologo:

"È la ripresa (colpo di coda?) della obsoleta questione del “brainwashing” che negli anni ‘80 fu liquidato nella comunità scientifica internazionale come concetto inutile e confusivo e che ora qualcuno vorrebbe rivestire di una “scientificità” con la formula del “plagio mentale” individuandolo quasi esclusivamente nelle “Psicosette”. Non è questa la sede per dire dei numerosi gruppi anti-cult, o degli anti-satanisti che affermano di conoscere 8.000 sette sataniche nella sola Italia, o delle associazioni di familiari di vittime delle sette. Gruppi assolutamente sconosciuti nel dibattito scientifico internazionale, che spesso ruotano attorno alla smania di protagonismo di sedicenti “ricercatori”, “facilitatori”, consulenti. Spesso, come si osserva in Internet, in lotta rabbiosa tra loro nella rivendicazione di un primato di autenticità, scientificità ed efficacia, con denunce all’autorità di Polizia postale e con cause finite in Tribunale." [42]

La matrice dei ‘gruppi assolutamente sconosciuti’ è caldeggiata anche dalla dott.ssa Di Marzio, studiosa peraltro non sempre tenera con i testimoni di Geova:

"Alcuni gruppi antisette […] da anni sono impegnati a suscitare allarme sociale e panici morali al fine di creare il “bisogno artificiale” di reintrodurre questo reato nel nostro Codice Penale”. [43]

… ‘indeterminato’, ‘confusivo e inutile’,

‘antiscientifico e antidemocratico’,

‘l’espressione di una ideologia intollerante’.


Secondo la Di Marzio, lo scopo di fondo è “far passare leggi ingiuste e draconiane”, “un piano perverso per legiferare in modo liberticida”; ha parlato di “pressioni di gruppi di potere che nulla hanno a che fare con la scienza e le sue finalità”, “clima di isteria collettiva tipico di certi ambienti antisette italiani”; “un’opera incessante per procurare allarme ingiustificato sul “pericolo sette”, azione con conseguenze nefaste per persone del tutto innocenti etichettate come “plagiati” o “plagiatori””. La dott.ssa ha chiosato quindi:

"Nel nostro Paese […] manca solo questo: una legge che consenta all’odio antireligioso e al desiderio di protagonismo o vendetta di qualcuno di portare in tribunale e condannare altre persone per le loro idee e le loro convinzioni." [44]

Ma è il caso di isolare questa osservazione assolutamente illuminante, a futura memoria di quanti si illudano che il modus operandi dei minuscoli ‘gruppi antisette’ (per la cronaca i vari GRIS, ARIS, FAVIS, FECRIS, CESAP e una miriade di analoghi sodalizi individuati da altrettanti sibillini acronimi) abbia un che di scientificamente valido o che sia almeno un lontano parente del buonsenso:

Chi, nell’ambiente antisette, si macchia del reato di pensarla diversamente e di voler diffondere informazioni accurate, attendibili e scientifiche, ma non “terroristiche”, deve essere isolato e, se non recede, attaccato. Ciò avviene attraverso l’uso massiccio della diffamazione sia via Internet sia nel mondo “reale”, grazie all’appoggio di gruppi e individui compiacenti e “conoscenze” interessate a fare in modo che venga diffusa un’informazione univoca, antiscientifica e antidemocratica." [45]

Qualora non fosse pacifico, sottolineiamo che Aletti e la Di Marzio costituiscono tutt’altro che un caso eccezionale. Gli PSICOLOGI, categoria professionale che, in teoria, dovremmo ritrovare fra i più irriducibili ‘tifosi’ del plagio mentale, sono invece – con rare eccezioni – decisamente schierati sul fronte opposto. Basti considerare le deliberazioni prodotte, nel tempo, dalla più importante associazione di psicologici del pianeta, l’APA (American Psychological Association), la quale, sin dal 1987 e più volte in seguito, ha ribadito che la teoria della persuasione coercitiva “non è accettata dalla comunità scientifica” e la metodologia pertinente “è stata ripudiata dalla comunità scientifica”; le teorie del “lavaggio del cervello” o “persuasione coercitiva”, quando applicate ai nuovi movimenti religiosi, ‘non sono scientifiche’. [46]

Per questa categoria vale la pena considerare anche il parere dello stimato, e compianto, psichiatra Maurizio Mottola [47]:

"L’eventuale reintroduzione del reato di plagio con la nuova formulazione di manipolazione mentale si baserebbe su termini inconsistenti e generici quali condizionamento, suggestione, soggezione, per cui qualsiasi interrelazione psichica (rapporto insegnante-allievo, medico-paziente, predicatore-fedele ed altri) potrebbe configurare ipotesi di un reato punibile con la reclusione di alcuni anni! Siamo tutti a rischio di perizia psichiatrica per vagliare il gradiente di manipolazione mentale dei nostri rapporti interpersonali?" [48]

È interessante notare come uno dei maggior timori correlati ad un ritorno del reato di plagio consista nella demonizzazione di qualunque sentimento religioso. Marco Respinti:

"Leggi come il 613-bis rischiano di rivolgersi contro “altri”, colpendo ogni tanto per default anche i farabutti. E gli “altri” in questione sono di per sé tutti i gruppi e le associazioni umane riconducibili a una fede o a una idea comuni, a un metodo educativo, a una qualsiasi esperienza comunitaria forte. Fra cui le religioni, le Chiese e le “sètte”."" [49]

Introvigne illustra la circostanza con un caso limite:

"La proposta di legge parla di persuasione a compiere atti “gravemente pregiudizievoli”. Ma in base a quali criteri un atto è definito “pregiudizievole”? Per un laicista, l’atto della suora di Madre Teresa di Calcutta che rischia la vita per assistere un malato contagioso terminale in India, che morirà comunque, è certo “gravemente pregiudizievole”. E infatti non è mancata una letteratura che a suo tempo ha accusato Madre Teresa di praticare il “lavaggio del cervello”: come altrimenti avrebbe potuto convincere buone ragazze borghesi di New York o di Roma ad andare a pulire i malati terminali per le strade di Calcutta?" [50]

Un paradosso che fa il paio con quello immaginato dal senatore Stefano Boco, che ha presentato l’esempio di Francesco d’Assisi, il ‘poverello di Cristo’:

"Quando, in quel d’Assisi, egli partì, per una sua convinzione folle, e contaminò le menti di ragazzi che lasciarono tutto e con i sandali ai piedi si ritirarono a costruire una delle parti del monachesimo dell’anno Mille, o giù di lì, i genitori di costoro cosa avrebbero detto? […] quel ragazzo pazzo di Assisi ha plagiato mio figlio." [51]

Studiosi di sociologia, psicologia e religioni, accademici,

politici, giornalisti, giuristi, intellettuali di ogni settore,

tutti contro il mito popolare del ‘plagio’


Madre Teresa e Francesco d’Assisi, quindi, come già San Paolo, ‘manipolatori mentali’ che dovrebbero essere coerentemente inclusi fra i bersagli delle solite corporazioni antisette, oltre che di governi (quello belga, quello francese e quello spagnolo fra gli altri) palesemente ineducati ad un corretto approccio a questa delicata disciplina. Le prime ed i secondi in anni recenti hanno preso di mira vari gruppi cattolici, sia laici che non, come Comunione e Liberazione, il movimento dei Focolari, l’Opus Dei, Rinnovamento dello Spirito, l’Oeuvre, l’Office Culturel de Cluny, la Comunità di sant’Egidio, i Legionari di Cristo e i Neocatecumenali [52]. ‘Mal comune’ e di certo nessun ‘mezzo gaudio’: ma se non altro, il fatto che nel minestrone siano finiti anche ospiti ‘illustri’ servirà a realizzare il clima di puro delirio che fuoriusciti e altri hanno contribuito a creare intorno a tale materia. [53]

Puntuali e inevitabili, quindi, le reazioni di ALTRI GRUPPI RELIGIOSI alle pretese di sanzionare il ‘condizionamento mentale’. Ecco ad esempio l’intervento di Gianni Long (link), esponente della FCEI (Federazione Chiese Evangeliche in Italia):

“La formulazione è tale da costituire un pericolo anche per la libertà religiosa. Essa rischia di configurare come reato ogni conversione indotta dalla predicazione e dall’esempio”.

La paventata reintroduzione del reato di plagio ha messo in allarme persino una quantità di ASSOCIAZIONI LAICHE. È da citare almeno un caso illustre, l’ADUC (la ben nota Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori). Secondo Donatella Poretti, si dovrebbero coerentemente ravvisare “nelle istituzioni monastiche dei luoghi in cui le personalità vengono destrutturate, in cui le persone vengano manipolate mentalmente. Se si pensa che farsi prete, frate o suora equivale a limitare tutta quella parte fisica e sessuale dell’uomo o della donna che prende i voti”. [54]

Il quadro dovrebbe essere ben chiaro: ‘fuoriusciti contro resto del mondo’. Psicologi, sociologi, esperti di NMR, politici, giornalisti, accademici, giuristi, esponenti religiosi, enti no-profit, TUTTI sono convintamente allineati contro la paranoica impostura che va sotto il nome di ‘plagio mentale’ e ancor più contro l’incongrua velleità di farne materia di legge.

Vale infine la pena sottolineare che anche quegli studiosi, che come si è visto risultano in sostanziale minoranza, i quali in certo modo credono all’esistenza di forme di condizionamento psichico in seno ad alcune sette religiose, propugnano l’esistenza di modelli fenomenologici che, con gran dispiacere dei fuoriusciti, c’entrano con i testimoni di Geova come i proverbiali cavoli col tè del pomeriggio. Secondo il penalista Michele del Re, ad esempio, tale condizionamento prevedrebbe fra le sue fondamentali componenti una ‘dieta completamente modificata e ridotta’, una ‘dipendenza finanziaria indotta’ ed il ricorso all’ipnosi. [55]

Benjamin Zabloki [56], ‘mosca bianca’ del mondo accademico che tra le proteste generali si fa promotore della teoria del lavaggio del cervello, parte dalle vetuste teorie di Lifton e Schein, due studiosi che nel 1961 immaginavano che una qualche forma di controllo mentale potesse avvenire attraverso la privazione sensoriale, il controllo ambientale da parte dei ‘carcerieri’ (sic) e la negazione del sonno. Da notare peraltro come Zabloki riconosca che il ‘lavaggio del cervello’ non solo non è dimostrabile empiricamente, ma non è nemmeno direttamente osservabile, e quindi può essere argomentato solo per via di congettura.

Infine secondo Tizzani e Giannini, una forma di suggestione avverrebbe mediante ‘l’ipnosi; l’alterazione dello stato di coscienza; tecniche psicofisiologiche come l’iperventilazione; la sovrastimolazione sensoriale; tecniche di immaginazione guidata; simbolismi e rituali occulti; danze dai ritmi frenetici e ripetizione ossessiva di canti[57]. È davvero troppo, anche per la fantasia notoriamente senza freni degli ex-testimoni di Geova dissidenti.


Conclusioni

Ovunque c’è traccia di buono (come del cattivo) e non si può generalizzare sulle intenzioni di quanti oggi caldeggiano il ‘plagio mentale’. Ma ne abbiamo abbastanza per affermare, con Venanzio Malavasi, che in larga misura i presupposti richiamino quelli, poco lusinghieri in una moderna democrazia, di mussoliniana memoria, ovvero “una necessità ideologica [di] introdurre una figura di reato che punisse chi convinceva altri con le proprie idee, magari di libertà” [58]. Una conferma arriva dall’esperto avvocato Mellini [59], a cui dobbiamo in buona parte il merito dell’abolizione dell’articolo 603, per il quale “viviamo in un paese in cui antiche vicende di criminalizzazione di interi gruppi o categorie di persone sembra si riflettano in una prorompente fantasia nell’invenzione di nuovi reati associativi, la voglia di reato plagio si manifesta e si propone in relazione alla esistenza di gruppi, categorie, fedi religiose, ‘sette’”. [60]

Ironia della sorte, quindi, la teoria del ‘plagio’, che si direbbe nata (assumendo ex hypothesi la buona fede) per combattere nefandezze come quelle che si usano ascrivere a certi ‘culti’, rischia di essere da sé stessa una possibile fonte di discriminazione sociale. Ancora la dott.ssa Di Marzio:

"Essendo esperta di questioni psicologiche e educative, oltre che nel campo della Libertà di Religione o Credo in relazione alle minoranze religiose, posso affermare, con il sostegno della comunità scientifica, che questa idea non trova fondamento né nei dati scientifici, né nella ricerca empirica. È solo l’espressione di un’ideologia intollerante che ha già provocato gravi danni a bambini e genitori appartenenti alle minoranze religiose di molti paesi, Italia compresa. Posso confermare che in Italia, negli ultimi 30 anni, membri di minoranze religiose, in particolare bambini, hanno sofferto discriminazione e isolamento in diversi modi." [61]

Certo, anche laddove il concetto di plagio avesse qualche rapporto con le cose serie, e abbiamo visto che è ben lungi dall’averne, rimarrebbe ancora da chiarire il suo nesso con i testimoni di Geova. Periodici come Svegliatevi! [62] hanno spesso riportato esperienze di eruditi di vari paesi che si sono convertiti alla religione dei Testimoni. Diamo uno sguardo ai numeri di un solo anno (il 2013) della rivista, per venire a conoscere due biochimici, un docente universitario esperto di robotica, uno scienziato ambientale, un ortopedico e una nefrologa, oltre ad un pianista classico di fama internazionale, tutti testimoni di Geova. Più che delocalizzare il baricentro dell’attenzione (come sono soliti fare) blaterando di ritorni pubblicitari et similia, i fuoriusciti e altri detrattori dovrebbero porsi il problema di cosa questo significhi [63], dato che la circostanza fa evidentemente a pugni con la minestra riscaldata del condizionamento mentale.

Fra i TdG ‘plagiati’ sono da annoverare:

docenti universitari, chirurghi, scienziati, magistrati,

direttori d’orchestra, attori hollywoodiani

e olimpionici di basket e tennis


Gli apostati dei testimoni di Geova, che pretendono di denunciare nei membri della loro ex-confessione di fede l’attaccamento a idee preconcette, speculazioni indimostrabili e dottrine antiscientifiche, prestano il fianco alle medesime critiche, come dimostrato dallo stucchevole ricorso ad un luogo comune (il ‘lavaggio del cervello’) che appartiene di diritto al mondo della fantasia – o dell’ignoranza. Tetragoni e refrattari a ogni evidenza, si ostinano a sponsorizzare un argomento inesistente in psicologia, in medicina, in sociologia, in legge, timorosi di veder distrutto un mito e con esso il prezioso ritorno emotivo che questo e altri spaventacchi finto-colti riscuotono presso la credula maggioranza popolare.

Ma il ‘plagio’ è proprio tutto da buttare? La Bibbia parla, nelle epistole di S.Paolo a Timoteo, di ‘uomini malvagi e impostori che progrediranno di male in peggio, sviando ed essendo sviati’ (II, 3:13) e ‘che diranno menzogne, segnati nella loro coscienza come da un ferro rovente’ (I, 4:2): forme aberranti di persuasione, dunque, non dissimili da quella che gli oppositori attribuiscono ai testimoni di Geova. Considerati i fatti che si sono qui esposti, ognuno può onestamente decidere a chi applicare tali parole ispirate.


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Note in calce

[1] Psicanalista e docente di Psicologia della Comunicazione / Psicologia della Religione presso l’Università Cattolica di Milano. Dove non diversamente specificato, l’uso di corsivo, grassetto e altri segni di evidenziazione è degli autori del presente articolo e assente nelle fonti originali.

[2] Per un breve ma illuminante cronistoria delle teorie del ‘lavaggio del cervello’ si legga l’articolo Legge sul plagio, capriccio liberticida della Casa per le libertà di Massimo Introvigne (il Foglio, 19 marzo 2004), facilmente reperibile in rete.

[3] Ecco il parere dello scrittore e giornalista Ruggero Guarini su questi lemmi, ricorrenti sia fra gli scritti dei fuoriusciti / movimenti antisette che nei tentativi, mai andati in porto come si vedrà, di ricostituire in legge il reato di plagio: “locuzioni rivelatrici di gusti squisitamente inquisitoriali”, “pseudo-concetti da legulei col pallino dello stato tutore e difensore dei suoi sudditi dalla loro supposta incapacità di intendere e di volere”, caratteristici di una “visione del mondo” da “simpatico regime psico-poliziesco”. (La libertaria che crede al plagio, ne Il Tempo, 25-06-2005).

[4] Andrea Morigi, giornalista. Un mago ispira la legge antiplagio, in Libero, 06-07-2005.

[5] Beatrice Ugolini, ricercatrice in Teorie del Diritto e della Politica all’Università degli Studi di Macerata. Il dibattito sul plagio in relazione ai culti abusanti: Evoluzione e problematiche, in Tigor: rivista di scienze della comunicazione – A.IV (2012) n.1 (gennaio giugno), pag. 105.

[6] Il diritto alla libertà morale, in Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli, vol.2, Torino, 1960, p.1668. Giuliano Vassalli, avvocato, politico, Presidente della Corte costituzionale, professore emerito all’Università di Roma La Sapienza, e socio nazionale dell’Accademia dei Lincei.

[7] Una concatenazione di esempi dell’articolista Venanzio Malavasi: “Una delle 33 ragazze che hanno frequentato il nostro primo ministro [al tempo Silvio Berlusconi, ndr], senza tener conto della maggiore o minore età, potrebbe denunciarlo sostenendo di essere stata suggestionata e condizionata dall’ambiente e dalla personalità? … La somministrazione di psicofarmaci, sicuramente mezzo materiale di condizionamento della personalità, potrà condurre alla denuncia da parte di ex pazienti o loro parenti di psichiatri, psicologi, psicoanalisti? … Il contratto di merchandising che si basa sulla suggestione rientra nella norma? E la pubblicità politica e commerciale tutta basata sulla capacità di suggestionare e sul grado della suggestione? Tecniche di vendita come spesso, ma non unica, quella delle enciclopedie porta a porta sono lecite o illegittime? … ogni credenza religiosa in dogmi o in verità di fede non razionali e la fede stessa sono contenuti nel termine “suggestione”.” (Plagio o manipolazione mentale, un esame analitico, dal sito Giustizia Giusta, articolo del 14-04-2011).

L’autorevole CICNS, centro francese di studi sulle nuove forme di spiritualità, è perfettamente concorde con tale interpretazione del tutto naturale dei fatti: “Il plagio è un concetto vago e demagogico usato dal movimento antisette per condannare le minoranze spirituali, invece che approfondire in modo accurato le questioni che le riguardano. Se il plagio esiste, allora le minoranze spirituali non sono le sole interessate a questo fenomeno. Le campagne pubblicitarie utilizzano strumenti di persuasione molto efficaci e potenti; a volte le nostre relazioni quotidiane hanno caratteristiche che ricordano il plagio. La maggioranza delle trasmissioni televisive che cercano di screditare le sette usa processi simili al plagio (CICNS – Questions and Answers (FAQs), trad. a cura di Simonetta Po, dal sito Spiritualità Religioni e Settarismi).

[8] La versione citata è la Traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture, edizione 2013 prodotta e utilizzata dai testimoni di Geova.

[9] La Torre di Guardia dell’1/6/2001 pag. 30. Periodico edito dalla Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova.

[10] È interessante notare il modo in cui la CEI (1988) rende questo passo: ‘ora potete osservare e sentire come questo Paolo ha convinto e sviato una massa di gente, non solo di Efeso, ma si può dire di tutta l’Asia, affermando che non sono dei quelli fabbricati da mani d’uomo’. A parlare è Demetrio, esponente di spicco del locale artigianato dell’argento intitolato all’adorazione di Artemide, che Paolo ostacolava con la sua predicazione avversa all’idolatria. Secondo i nemici della verità dunque, ieri come oggi, i precetti del cristianesimo consistono in convinzioni che ‘sviano’ la gente comune.

[11] Il dibattito sul plagio in relazione ai culti abusanti: Evoluzione e problematiche, in Tigor: rivista di scienze della comunicazione – A.IV (2012) n.1 (gennaio giugno), pag. 109.

[12] Brainwashed! Scholars of cults accuse each other of bad faith, dal sito linguafranca.mirror.theinfo.org; traduzione degli autori del presente articolo. Charlotte Allen, sociologa della Rutgers University.

[13] Antisettarismo giustizialista e giustizia antisettaria, dal sito Giustizia Giusta, articolo del 18 aprile 2011. Raffaella Di Marzio, psicologa, insegnante di religione cattolica, membro del consiglio direttivo del SIPR (Società Italiana di Psicologia della Religione).

[14] Giurista, costituzionalista, docente universitario di Istituzioni di Diritto Pubblico (Università degli Studi di Roma III).

[15] Perché risuscitare il reato di plagio?, ne La Stampa, 12-07-2005.

[16] Reperibile, ad esempio, a questo link.

[17] Nel dopoguerra, il ‘reato di plagio’ risulta applicato penalmente in un solo caso, quello dell’intellettuale comunista ed ex-partigiano della resistenza Aldo Braibanti, condannato ad alcuni anni di reclusione per ‘plagio’ ai danni di due ragazzi (1968-1971). La sentenza fu fortemente avversata nell’ambiente della cultura, sollevando, fra gli altri, lo sdegno di Moravia, Bellocchio, Elsa Morante e Pasolini (si veda questo link).

[18] Si possono ricordare in proposito gli orrendi esperimenti effettuati in Canada nell’ambito del progetto MK-ULTRA (siamo negli anni ’50 del secolo scorso), laddove, mediante la somministrazione di allucinogeni, l’elettroshock, la privazione del sonno e altre angherie si riusciva a portare a compimento in alcuni soggetti il processo di cancellazione (depatterning) del patrimonio mnemonico, eliminando sentimenti e ricordi, ma non quello di ‘riprogrammazione’ (psychic driving). Non era cioè possibile ‘scrivere’ informazioni nuove nel paziente, ridotto ormai ad un permamente stato vegetativo. Al pensare, come paiono suggerire le fantasie degli apostati dissidenti, che ove lo staff canadese fallì riuscirebbero i testimoni di Geova con gli studi biblici e qualche opuscoletto, viene davvero da ridere.

[19] Penalista.

[20] Principi costituzionali e reato di plagio, p.353 sgg. in Arch. pen., 1969, II.

[21] Psicanalista, scrittore, presidente dell’Istituto Psicanalitico per le Ricerche Sociali.

[22] L’oro della psicoanalisi, Alfredo Guida editore, Napoli 1993, pagg. 17-18.

[23] Giornalista, senatore di centrodestra (1992, 1994, 1996, 2001), già segretario della presidenza del Senato.

[24] Presentazione (06/11/2001) del Disegno di Legge N° 800 Norme per contrastare la manipolazione psicologica.

[25] Sociologo, filosofo, scrittore, esperto di movimento religiosi. Fondatore e direttore del Centro Studi sulle Nuove Religioni (CESNUR) e membro della sezione di Sociologia della Religione dell’Associazione Italiana di Sociologia.

[26] Plagiati per legge, ne Il Domenicale. Settimanale di cultura, anno 4, n. 28, 9 luglio 2005.

[27] La libertaria che crede al plagio, ne Il Tempo, 25-06-2005.

[28] Giornalista e scrittore.

[29] Un punto a favore della libertà, ne L’indipendente, 29-09-2005.

[30] Celebre psichiatra, criminologo, chirurgo, docente universitario, dal 1994 al 2001 senatore della Repubblica. Noto in Italia anche per le frequenti partecipazioni a programmi televisivi.

[31] “Satanista” o cattivo educatore?, ilsussidiario.net, articolo del 29/08/2013.

[32] Sacerdote; professore emerito di sociologia del Dipartimento Culture, Politica e Società, e ordinario di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, all’Università di Torino; è inoltre coordinatore nazionale della sezione “Sociologia della religione” della Associazione Italiana di Sociologia.

[33] Presentazione del libro Credere è reato? Libertà religiosa nello Stato laico e nella società aperta, Edizioni Messaggero, Padova 2012.

[34] Si vedano ad esempio i disegni di legge proposti dagli onn. Russo Iervolino e Vassalli nel 1988, e onn. Meduri / Casellati nel 2004-2005.

[35] http://www.cesnur.org/2004/manip_lettera.htm

[36] Plagiati per legge, ne Il Domenicale. Settimanale di cultura, anno 4, n. 28, 9 luglio 2005.

[37] Sacerdote, professore emerito, attualmente ordinario di Filosofia delle religioni presso l’Istituto di Liturgia Pastorale di Padova.

[38] Nuove leggi: come rinasce il plagio, ne Il Mattino di Padova, articolo del 29 giugno 2005.

[39] Senato della repubblica, Legislatura 14ª – Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 820 del 16/06/2005.

[40] Ibidem.

[41] Palazzo Madama, plagio in Aula tra dubbi e critiche, articolo di Antonio Maria Mira in Avvenire, 30-06-2005.

[42] Notiziario della Società Italiana di Psicologia della Religione, Anno 13, n. 1-2, gennaio – agosto 2008. A proposito del termine ‘setta’ e delle sue correlazioni con il concetto antiscientifico del lavaggio del cervello, Aletti osserva nello stesso luogo: “Una volta la denominazione setta era attribuito a formazioni religiose minoritarie, scarsamente solidali con la cultura ambiente e in rottura con le chiese istituzionali (il modello di Troeltsch e le sue successive declinazioni). Vi si ravvisavano alcune caratteristiche psico-sociali tipiche: forte coesione interna e chiusura verso l’esterno, dogmatismo e fondamentalismo religioso, gregarismo e dipendenza ipocritica dai leaders, ritualismo spesso esoterico… Nonostante la sua origine avalutativa, in alcuni ambienti della sottocultura italiana il termine era connotato negativamente, per riferimento contrappositivo alla religione istituzionale cattolica. Così fu per quella “associazione privata di cattolici” che si costituì nel 1987 con il nome di GRIS – Gruppo di Ricerca e Informazione sulle Sette (da qualche anno cambiato in quello più “dignitoso” di Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa) che ha individuato da subito gli avversari da combattere: i Testimoni di Geova [e altri gruppi religiosi di minoranza, ndr] e, naturalmente, l’origine di tutti i mali, il “lavaggio del cervello”. Il collaudato binomio ‘setta’ – ‘lavaggio del cervello’ altro non è che un partito preso fondato, in ultima analisi, su un circolo logico, come egregiamente illustrato da Introvigne: “Quali gruppi sono “sette”? Quelli che praticano il “lavaggio del cervello”. Come sappiamo che praticano il “lavaggio del cervello”? Perché sono “sette”, cioè le loro idee e pratiche sono così bizzarre da non essere spiegabili con un’adesione libera”. (FAQ sul lavaggio del cervello e la manipolazione mentale, dal sito del CESNUR).

[43] Antisettarismo giustizialista e giustizia antisettaria, dal sito Giustizia Giusta, articolo del 18 aprile 2011.

[44] Ibidem.

[45] Ibidem.

[46] Memorandum APA 1987; si veda l’articolo di Raffaella Di Marzio Lettera a Brasseur sul Rapporto di Rudy Salles, trad. dell’autrice, dal sito Spiritualità Religioni e Settarismi, 19 marzo 2014.

[47] Coordinatore dell’Associazione Psichiatri e Psicoterapeuti Dipartimentali, giornalista e medico nell’Asl Napoli 1.

[48] Dal condizionamento alla manipolazione mentale. Tra prerogative di libertà ed istanze di controllo, dal sito Spiritualità Religioni e Settarismi.

[49] La legge sul “controllo mentale” fa male a tutti, pure a te. Fermiamola, ne Il Domenicale. Settimanale di cultura, anno 3, n. 17, 24 aprile 2004.

[50] Plagiati per legge, ne Il Domenicale. Settimanale di cultura, anno 4, n. 28, 9 luglio 2005.

[51] Senato della Repubblica, Legislatura 14ª – Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 828 del 28/06/2005. Altrove l’on. Boco annota: “i fautori del finto liberalismo […] vogliono penetrare nella dinamica dei rapporti personali: qualsiasi fatto che implichi un’interrelazione psichica, persino il rapporto maestra-allievo e medico-paziente, così come una conversione religiosa, potrà essere arpionato e colpito con il carcere” (Reato plagio attentato a libertà, dal sito dei Verdi).

[52] Si fa presto a dire Setta. Perché stiamo approvando una legge liberticida, ne Il Foglio, 23-6-2005.

[53] Anche se ai fuoriusciti fa comodo lasciarlo credere, in quanto alle implicazioni psicologiche gli studiosi non fanno differenze fra i sentimenti religiosi ‘tradizionali’, indirizzati alle religioni più grandi e diffuse, e quelli votati invece a gruppi più piccoli. Scrive la dott.ssa di Marzio: “Il tentativo di affermare l’esistenza di processi psicologici particolari operanti nei culti è, perciò, destinato a fallire poiché chi aderisce a una religione minoritaria lo fa per le stesse motivazioni di chi aderisce a una religione riconosciuta e accettata dalla società” (Nuove religioni e sette. La psicologia di fronte alle nuove forme di culto, edizioni Ma.Gi, Roma 2010, pp. 41 sgg. Si veda anche la versione italiana del manuale di R.W. jr. Hood, B. Spilka, B. Hunsberger, R. Gorsuch, Psicologia della religione. Prospettive psicosociali ed empiriche, Torino, Centro Scientifico Editore, 2001).

[54] Stupidario parlamentare, un osservatorio sull’attività parlamentare. Si veda anche, sul sito dell’ADUC, il comunicato Sta per tornare il reato di plagio? Appello ai legislatori contro il bando per ogni diversità, del 26 aprile 2004.

[55] Le nuove sette religiose, Roma, 1997, pp.163-167.

[56] Docente di sociologia all’università di Sutgers. Si veda l’articolo Brainwashed! Scholars of cults accuse each other of bad faith, di Charlotte Allen, dal sito linguafranca.mirror.theinfo.org.

[57] E. Tizzani, A. M. Giannini, La manipolazione mentale nei gruppi distruttivi, in Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, vol. V, n. 2, maggio-agosto 2011, pp. 69-73.

[58] Plagio, trent’anni fa l’abrogazione da parte della consulta, dal sito Giustizia Giusta, articolo del 21 marzo 2011. Malavasi attribuisce l’ansia di legiferare sul ‘plagio’ ad un micidiale cocktail di ‘media e politici, sempre affamati di notizie scandalistiche i primi e di consensi elettorali i secondi’, oltre che dell’operato di associazioni antisette numericamente irrilevanti, grazie alle quali “se la campagna di allarmismo viene protratta abbastanza a lungo, si può facilmente indurre qualche parlamentare, che del diritto dimostra di capirne di più come tennista che come giurista, a presentare l’ennesimo disegno di legge per la reintroduzione del reato di plagio/manipolazione mentale” (La natura mediatica della sete di plagio, dal sito Giustizia Giusta, articolo del 21 marzo 2011).

[59] Avvocato e parlamentare, fondatore e segretario del Partito Radicale, già membro del Consiglio Superiore della Magistratura e della Commissione Giustizia della Camera.

[60] Plagio, trent’anni fa l’abrogazione da parte della consulta, dal sito Giustizia Giusta, articolo del 21 marzo 2011.

[61] Lettera a Brasseur sul Rapporto di Rudy Salles, trad. dell’autrice, dal sito Spiritualità Religioni e Settarismi, 19 marzo 2014.

[62] Periodico edito dalla Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova.

[63] Per una lista di eruditi testimoni di Geova, si veda questo link. Per una lista di personaggi popolari dello spettacolo, dello sport e di altri ambiti, si veda questo link.